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Legge 28/11/1996 n. 608

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995; n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, rife- tilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi', fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Art. 2. - Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1612:

a) con decorrenza 1 gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 303 del 24 novembre 1973, e' abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503;

4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non tro vano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973 n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita' contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991 n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto- legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, e' differito al 28 febbraio 1995. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995 n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. 9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al comma 5.".

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986 n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994 n. 451.

 

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